Erogazioni liberali in natura: individuati i beni e definite le modalità

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020 del decreto 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.


Stiamo intanto trattando:

  • della detrazione dall’imposta lorda sulle persone fisiche, di un importo pari al 30% (aumentato al 35% per le organizzazioni di volontariato) degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore;
  • della deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, da persone fisiche, enti e società.


Questa norma è già in vigore sia per le Onlus, ma anche per le associazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale.


Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione dei beni:

  • l’erogazione liberale in natura deve essere quantificata sulla base del valore normale del bene, definito ai sensi dell’art.9 del Tuir, ovvero assumendo il prezzo o corrispettivo che viene mediamente praticato sul mercato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
  • nel caso specifico dei beni strumentali il riferimento è al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento;
  • nei casi di beni prodotti o scambiati da imprese, rileva il minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del Tuir.


In ipotesi diverse e qualora il bene abbia un valore superiore a 30.000 euro è necessario che il donatore acquisisca una perizia giurata di stima con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento del bene.


Per quanto riguarda la documentazione da approntare, è necessario:

  • una dichiarazione scritta da parte donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori e la perizia di stima ove prevista;
  • una dichiarazione scritta dell’ente destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Gli uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti alla seguente mail: m.dibella@misericordie.org